SISMABONUS
INCENTIVI PER IL MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI
E’ attivo il SismaBonus, lo strumento che consente di usufruire degli incentivi fiscali
per la messa in sicurezza degli edifici esistenti, fino a un massimo dell’85 per cento.
Con l’entrata in vigore del Decreto Crescita (n. 34/2019)
si è aggiunta una terza modalità per usufruire degli incentivi fiscali previsti dal SismaBonus
relativi agli interventi di adozione di misure antisismiche:
oltre alla detrazione fiscale IRPEF/IRES e alla cessione del credito d’imposta all’impresa esecutrice
il Cliente può optare per lo sconto direttamente in fattura.
DETRAZIONE FISCALE
per Clienti soggetti passivi IRPEF / IRES
CESSIONE DEL CREDITO
all’impresa
SCONTO IN FATTURA
direttamente all’impresa
MISURA DEGLI INCENTIVI
L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto, come in precedenza, su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive (per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unita immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).
Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003.
INCENTIVI SISMABONUS PER INTERVENTI ANTISISMICI | |||
TIPOLOGIA INTERVENTO | INTERVENTI GLOBALI | ||
Miglioramento Sismico | |||
PASSAGGIO CLASSE RISCHIO INFERIORE | 0 CLASSI | 1 CLASSE | 2 O PIU' CLASSI |
PERCENTUALI DI AGEVOLAZIONE | 50% | 70% per le singole unità immobiliari | 80% per le singole unità immobiliari |
75% per gli edifici condominiali | 85% per gli edifici condominiali | ||
IMPORTO MASSIMO DELLE SPESE | Per il singolo immobile e le sue pertinenze: 96.000 Euro | ||
Per i Condomini: 96.000 Euro per ogni unità immobiliare comprese le pertinenze | |||
PERIODO DI VALIDITÀ | Per le singole unità immobiliari: fino al 30/06/2022 | ||
Per gli edifici condominiali: fino al 31/12/2022 con lavori eseguiti al 60% alla data del 30/06/2022 | |||
RIPARTIZIONE | Spese sostenute fino al 31/12/2021: 5 Quote annuali | ||
Spese sostenute fino dal 1/1/2022: 4 Quote annuali | |||
CUMULABILITÀ ALTRI INCENTIVI | ECOBONUS - BONUS FACCIATE | ||
IMMOBILI INTERESSATI | QUALSIASI IMMOBILE a uso abitativo e produttivo situato in zona sismica 1, 2 o 3 | ||
SPESE TECNICHE AMMISSIBILI | TUTTI (campagna diagnostica strumentale, classificazione sismica ante-operam, progettazione, direzione lavori, collaudo, classificazione sismica post-operam) | ||
LAVORI AMMISSIBILI | TUTTI (interventi riconducibili a quelli antisismici, compresi relativi lavori a completamento (manutenzione ordinaria e straordinaria)* |
* Resta ferma la possibilità di avvalersi dell’agevolazione prevista dall’art. 16-bis, comma 1, lett. i) del TUIR (per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio), fruendo della detrazione del 50% della spesa da ripartire in 10 rate di pari importo (risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017).
** Se sullo stesso edificio vengono effettuati interventi di natura diversa, per esempio, interventi antisismici e lavori di manutenzione straordinaria, il limite di spesa agevolabile è unico (96.000 euro annuali) in quanto riferito all’immobile. Anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017). La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, per esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, ecc.) e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera.
SCONTO IN FATTURA: NOVITÀ PER IL SISMABONUS (2019)
Il 31 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento attuativo per lo sconto in fattura
Con l’entrata in vigore del Decreto Crescita n. 34/2019, per gli interventi di adozione di misure antisismiche è stata prevista la possibilità di optare, invece che per la detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. L’esercizio dell’opzione, con il relativo assenso del fornitore, va comunicato a fine lavori all’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
Lo sconto è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento. L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.
L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE
La scelta di usufruire del contributo, invece della detrazione, va comunicata all’Agenzia delle Entrate a fine lavori. Il contribuente che ha diritto alla detrazione deve effettuare la comunicazione utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La comunicazione deve contenere:
- denominazione e codice fiscale di chi ha diritto alla detrazione
- tipo di intervento effettuato
- importo complessivo e anno di sostenimento della spesa
- importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante)
- dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento
- denominazione e codice fiscale del fornitore che applica lo sconto
- data in cui è stata esercitata l’opzione
- assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato.
In alternativa alle modalità telematiche, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il modulo allegato al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019. Il modulo può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica certificata, insieme al documento d’identità.
Chi esercita l’opzione deve effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
CONDOMINIO E PARTI COMUNI
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento al’’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’importo massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze delle unità immobiliari. Per esempio, se l’edificio è composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione si calcola su un importo massimo di spesa di 768.000 euro (96.000 euro x 8 unità). Essa sarà attribuita ai condòmini in base ai millesimi di proprietà o sulla base dei diversi criteri stabiliti dall’assemblea.
LE PROCEDURE OPERATIVE
PROCEDURE OPERATIVE PER INTERVENTI ANTISISMICI | |||
TIPOLOGIA INTERVENTO | INTERVENTI GLOBALI | ||
Miglioramento Sismico | |||
PASSAGGIO CLASSE RISCHIO INFERIORE | 0 CLASSI | 1 CLASSE | 2 O PIU' CLASSI |
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA | Sì (Obbligatorio) | ||
DIAGNOSI SISMICA | Sì (Obbligatorio) | ||
PROGETTAZIONE | Sì (Obbligatorio) | ||
PRATICA SISMICA | Edifici in Zona 1 e 2: Sì (Obbligatorio) | ||
Edifici in Zona 3: da valutare in base al regolamento locale ed alla tipologia di edificio/intervento | |||
DIREZIONE LAVORI | Sì (Obbligatorio: Direttore dei lavori) | ||
COLLAUDO STATICO | Sì (Obbligatorio: Collaudatore) | ||
ASSEVERAZIONE ANTE-OPERAM | Sì (Obbligatorio: Progettista) | ||
ASSEVERAZIONE POST-OPERAM | Sì (Obbligatorio: Progettista) | ||
ATTESTAZIONE DI CORRISPONDENZA | Sì (Obbligatorio: Direttore dei lavori + Collaudatore) | ||
ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ | Sì (Obbligatorio: Progettista + Direttore dei lavori + Collaudatore) | ||
VISTO DI CONFORMITÀ | Sì (Obbligatorio: Commercialista) |
Il decreto SismaBonus n.58/2017 ha stabilito le Linee Guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.
In particolare, il Progettista dell’intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell’allegato B del decreto) la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.
Il Direttore dei lavori e il Collaudatore statico, se nominato per legge, dopo l’ultimazione dei lavori e del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.